Pubblicato il nuovo Testo unico dell'apprendistato: la Pratica Forense cambia veste, maybe!!
Recentemente chi svolge la Pratica Forense avrà certamente sentito parlare di novità e modifiche al sistema vigente.
In questa sede, oltre a segnalare la possibilità per alcuni colleghi palermitani di poter “completare il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari del Tribunale (affiancando un magistrato ed assistendolo in tutte le attività)”, Vi segnaliamo che il 25 ottobre p.v. entrerà in vigore il decreto legislativo n. 167/2011 “Testo unico dell’apprendistato” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre, n. 236.
Il predetto testo interessa, solo di riflesso, il mondo dell’Avvocatura in quanto destinato principalmente ai Praticanti Avvocati e a disciplinarne l’attività.
Dei tre articoli (3, 4 e 5) del suddetto decreto, ognuno dei quali individua una tipologia di apprendistato, quello che interessa in questa sede è l’art. 5.
Rubricata come “apprendistato di alta formazione e di ricerca” la norma disciplina l’attività di tutti coloro che svolgono il “praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche”. Chi ha un’età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni potrà essere assunto in tutti quei settori di attività, pubblici o privati, con il contratto di apprendistato.
Il contenuto e la durata del sopraccitato contratto, elemento che costituisce ex se una novità per il nostro settore, dovranno essere definiti dalle Regioni, in accordo con gli Organi di volta in volta interessati (che nel nostro caso dovrebbero essere, presumibilmente, gli Ordini Forensi).
Ancora, sempre verosimilmente stante la riserva prevista dal 3 comma dell’articolo in questione, saranno proprio gli Ordini Forensi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni con associazioni e Studi Legali a regolamentare e dettare il contenuto del contratto.
Inoltre nei dodici mesi successivi alla entrata in vigore del decreto che qui ci occupa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, previa intesa con le Regioni (e personalmente ritengo, anche in questo caso, con gli Ordini Forensi) dovrà definire “gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi”, considerando che “gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale”.
Strettamente collegata al contratto di cui sopra, altra importante novità appare essere l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria avendo, invero, previsto una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'invalidità e la vecchiaia ed infine per la maternità. Ovviamente le suddette previsioni dovranno essere oggetto di analisi specifica e parametrate di volta in volta alla professione svolta, poiché, ed è bene ricordarlo, l’intervento legislativo non è assolutamente mirato, almeno non esclusivamente, alla pratica forense.
È presente anche un avvertimento per il datore di lavoro (ovvero per la categoria dei Praticanti Avvocati si tratta del Dominus) inadempiente nella erogazione della formazione (tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5) “a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere”.
Mentre, in caso di violazione “delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) (ovvero della a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; d) presenza di un tutore o referente aziendale), il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro”.
Quanto riportato rappresenta il contenuto del decreto legislativo a cui dovranno seguire, come detto, altri interventi: sia centralizzati che periferici.
Cosa e come cambierà per i Praticanti Avvocati è ancora presto per dirlo, ma certamente qualcosa è in fase di mutamento, la speranza è che non sia un procedimento lento ed indefinibile nel tempo.
(Dott. Valerio Silvetti)