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febbraio 23, 2012
 Scopo della creazione della Sezione del sito www.maurovaglio.it riservata ai Praticanti Avvocati (23.10.2011) Riduci

 

IL PERCHE' DI UNA RUBRICA RISERVATA AI PRATICANTI AVVOCATI

L'idea di creare all'interno di questo sito, che ha la funzione di essere al servizio degli Avvocati, una pagina per l'aggiornamento e l'ausilio dei Praticanti è nata da un incontro "virtuale" con il Dott. Valerio Silvetti.

A seguito di uno scambio di email e della disponibilità promessa da Valerio ad impegnarsi per permettere un costante accrescimento di questa Rubrica, mi sono deciso ad iniziare questa nuova e difficoltosa avventura in un mondo, quello della pratica forense, a me ormai distante purtroppo (per via dell'età) da parecchio tempo, ma che mi sta molto a cuore, perché solo dallo svolgimento di una buona pratica può nascere un buon Avvocato.

Insomma, da oggi inizia sul web una più stretta collaborazione tra Avvocati e Praticanti, che mi auguro possa essere foriera di reciproco arricchimento.

Oltretutto, già cominciano ad essere inserite alcune utilità, cui possono attingere anche gli Avvocati e ... non solo i Praticanti.

Perciò sarò ben felice di accogliere a braccia aperte la collaborazione di chiunque ne abbia la voglia, in modo che questa Sezione del sito possa diventare un raccoglitore utile un po' per tutti.

Buon lavoro.

Mauro Vaglio


  
 Informazioni e documenti utili Riduci

  
 "Governo Monti: riformare gli Ordini Professionali oppure saranno abrogati" di Valerio Silvetti (8.12.2011) Riduci

È previsto dall’art. 33 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre.

Il pacchetto di norme che dovrebbe permettere al nostro Paese di uscire dall’empasse finanziario prevede, tra le altre misure, anche l’abrogazione delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali.

In realtà non si tratta di una novità ma di una mera anticipazione di quanto già previsto nella Legge del settembre 2011, n. 148 (la legge di conversione del decreto legge 13  agosto 2011, n. 138, “la c.d. manovra di ferragosto”).
Infatti il testo della richiamata legge recitava, ex art. 3, co. 5 “gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Ulteriore interessamento da parte del Legislatore, sul tema che qui si affronta, si è avuto nel mese di Novembre, con la legge n. 183/2011 “c.d. legge di stabilità 2012” a firma Berlusconi e Tremonti, nella quale ex art. 10 si prevedeva di sostituire le predette parole “gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” con le seguenti “con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Il decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 a cui si faceva riferimento e che presumibilmente avrebbe comportato un iter legislativo più rapido rispetto all’ordinario, comportava che “con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari”.

La stessa legge di stabilità prevedeva altresì l’inserimento nell’articolo 3 del decreto legge n. 138/2011 di un nuovo comma, nello specifico il comma 5-bis “le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5”.

L’ultimo intervento legislativo si è avuto, come accennato in apertura, mediante il decreto legge n. 201 del 6 dicembre.

Il predetto, ex art. 33, fissa un termine perentorio, quello del 13 agosto 2012, per l’abrogazione delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali. Dunque, al di là ed indipendentemente dalla previgente previsione secondo cui le norme si sarebbero dovute considerare abrogate solo dopo l’entrata in vigore del regolamento governativo, ora il Legislatore, inserendo tale termine perentorio, ha sancito un punto di non ritorno.

Ancora, sempre il medesimo articolo 33, questa volta nel suo secondo comma, ha previsto che “la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi".

Come visto, il quadro normativo che interessa i liberi professionisti ed i loro rispettivi ordini professionali ha subito, e continua a subire, molteplici interventi legislativi.

Ad oggi ed “allo stato dell’arte” è verosimile un depennamento dei previgenti ordinamenti professionali tale da lasciare spazio a regolamenti riformati ed in grado di dare risposte alle maggiori esigenze dei cittadini e soprattutto uno sprint idoneo ad uscire dalla crisi.

Il Governo Tecnico ha dato un forte segnale, nessun ulteriore rinvio sarà ammissibile; il termine ultimo per operare le giuste riforme è quello del 13 agosto 2012.

Tuttavia, a frantumare tale perentorietà, almeno a parere di chi scrive, è la Commissione della Camera che ha già chiesto in caso di mancata emanazione del regolamento entro il termine “che sia prevista una disciplina transitoria relativa alle funzioni attualmente svolte dagli ordini professionali che hanno, in diversi casi, un rilievo pubblicistico”!! 


  
 "Pubblicato il nuovo Testo unico dell'apprendistato: la Pratica Forense cambia veste, maybe!!" di Valerio Silvetti (23.10.2011) Riduci

Pubblicato il nuovo Testo unico dell'apprendistato: la Pratica Forense cambia veste, maybe!!

Recentemente chi svolge la Pratica Forense avrà certamente sentito parlare di novità e modifiche al sistema vigente.

In questa sede, oltre a segnalare la possibilità per alcuni colleghi palermitani di poter “completare il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari del Tribunale (affiancando un magistrato ed assistendolo in tutte le attività)”, Vi segnaliamo che il 25 ottobre p.v. entrerà in vigore il decreto legislativo n. 167/2011 “Testo unico dell’apprendistato” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre, n. 236.

Il predetto testo interessa, solo di riflesso, il mondo dell’Avvocatura in quanto destinato principalmente ai Praticanti Avvocati e a disciplinarne l’attività.

Dei tre articoli (3, 4 e 5) del suddetto decreto, ognuno dei quali individua una tipologia di apprendistato, quello che interessa in questa sede è l’art. 5.

Rubricata come “apprendistato di alta formazione e di ricerca” la norma disciplina l’attività di tutti coloro che svolgono il “praticantato  per  l'accesso alle  professioni  ordinistiche”. Chi ha un’età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni potrà essere assunto in tutti quei settori di attività, pubblici o privati, con il contratto di apprendistato.

Il contenuto e la durata del sopraccitato contratto, elemento che costituisce ex se una novità per il nostro settore, dovranno essere definiti dalle Regioni, in accordo con gli Organi di volta in volta interessati (che nel nostro caso dovrebbero essere, presumibilmente, gli Ordini Forensi).

Ancora, sempre verosimilmente stante la riserva prevista dal 3 comma dell’articolo in questione, saranno proprio gli Ordini Forensi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni con associazioni e Studi Legali a regolamentare e dettare il contenuto del contratto.

Inoltre nei dodici mesi successivi alla entrata in vigore del decreto che qui ci occupa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, previa intesa con le Regioni (e personalmente ritengo, anche in questo caso, con gli Ordini Forensi) dovrà definire “gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi”, considerando che “gli  standard professionali di  riferimento  sono  quelli  definiti  nei  contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello  nazionale  o  interconfederale”.

Strettamente collegata al contratto di cui sopra, altra importante novità appare essere l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria avendo, invero, previsto una copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'invalidità e la vecchiaia ed infine per la maternità. Ovviamente le suddette previsioni dovranno essere oggetto di analisi specifica e parametrate di volta in volta alla professione svolta, poiché, ed è bene ricordarlo, l’intervento legislativo non è assolutamente mirato, almeno non esclusivamente, alla pratica forense.

È presente anche un avvertimento per il datore di lavoro (ovvero per la categoria dei Praticanti Avvocati si tratta del Dominus) inadempiente nella erogazione della formazione (tale da  impedire  la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5) “a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine  al datore di lavoro per adempiere”.

Mentre, in caso di violazione “delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma  1,  lettere  a), b), c)  e  d) (ovvero della a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla  contrattazione collettiva o  dagli  enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino  a  due  livelli inferiori rispetto alla  categoria  spettante,  in  applicazione  del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; d) presenza di un tutore o referente aziendale),  il  datore  di  lavoro  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di  recidiva  la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300  a  1500  euro”.

Quanto riportato rappresenta il contenuto del decreto legislativo a cui dovranno seguire, come detto, altri interventi: sia centralizzati che periferici.

Cosa e come cambierà per i Praticanti Avvocati è ancora presto per dirlo, ma certamente qualcosa è in fase di mutamento, la speranza è che non sia un procedimento lento ed indefinibile nel tempo.

(Dott. Valerio Silvetti)   


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